Secondo la risposta a interpello 16.7.2026 n. 147, nella dichiarazione di gruppo è priva di efficacia la dichiarazione integrativa finalizzata a modificare la scelta della gestione delle eccedenze IRES da rimborso a cessione infragruppo ex art. 43-ter del DPR 602/73. Tale modifica, infatti, non rientra:
-
né nell'ambito applicativo dell'art. 2 co. 8 del DPR 322/98, in quanto non è finalizzata alla correzione di un errore;
-
né nella fattispecie contemplata dall'art. 2 co. 8-ter del DPR 322/98, la quale riguarda il solo passaggio da rimborso a compensazione. Tali ipotesi, secondo l'Agenzia delle Entrate, devono considerarsi tassative e, al di fuori di esse, la dichiarazione integrativa non è considerata valida.