Nella sentenza 24.7.2026 n. 28343, la Corte di Cassazione penale affronta il tema della responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale (artt. 216 e 223 del RD 267/42 oggi confluiti nel D.lgs. 14/2019) nel caso di un amministratore “solo formale".
In proposito, i giudici di legittimità chiedono una verifica stringente e circostanziata del concorso di costui con l’amministratore di fatto, attraverso una rigorosa prova del dolo generico che rifugga da ogni automatismo e mera “posizione di garanzia".