La Corte di Cassazione, nella sentenza 24.7.2026 n. 24029 ha enunciato il seguente principio di diritto: in tema di responsabilità da prospetto, la risarcibilità del danno non è esclusa dall'accertamento, in sede penale, del mancato superamento delle soglie quantitative di rilevanza penale del falso, dovendo il giudice civile pur sempre accertare se la falsa informazione, ove pure non punibile come reato, rivestisse un ruolo tanto marginale da non lasciar più presumere, sul piano privatistico, l'esistenza del nesso causale tra la decettività del prospetto e il danno sofferto dall’investitore in dipendenza della sua scelta di investimento.