La Corte di Cassazione, nella sentenza 27.7.2026 n. 24100, in ordine alla responsabilità dei sindaci di società quotate per violazione dell'obbligo di vigilare sull'osservanza della disciplina in materia di operazioni con parti correlate a fronte di condotte degli amministratori non integranti uno specifico illecito punito da autonoma sanzione (ex art. 149co. 1 lett. a) del D.lgs. 58/98), osserva, innanzitutto, come il dovere di vigilanza e di controllo imposto ai sindaci si estenda a tutta l'attività sociale, con funzione di tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali. La finalità delle norme che disciplinano le operazioni con parti correlate è quella di approntare una regolamentazione idonea a preservare evidenti esigenze di trasparenza, assicurando la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, con una complessità procedimentale parametrata alle caratteristiche delle operazioni.
Ci si trova in presenza di doveri sufficientemente determinati e riconoscibili "ex ante" dai componenti dell'organo di vigilanza, i quali non hanno la mera funzione di evitare che gli amministratori commettano violazioni per le quali sia prevista una specifica sanzione, o di denunciarle ove siano già commesse, ma hanno la più ampia funzione di garantire (nei confronti degli azionisti, dei creditori e del mercato finanziario) che la società quotata osservi nella sua attività la legge e l'atto costitutivo.