A norma dell'art. 38 co. 13 del DL 19/2024, il credito d'imposta transizione 5.0 non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Ferma restando l'assenza di specifici chiarimenti sul punto in relazione al credito transizione 5.0, sembra ragionevole applicare il principio desumibile da alcuni documenti di prassi relativi ad altre agevolazioni che presentano la stessa disposizione (cfr. risposta a interpello 8.3.2019 n. 72), secondo cui in presenza di operazioni straordinarie, caratterizzate dalla veicolazione dell'azienda o di un ramo d'azienda nel cui ambito è rinvenibile il bene agevolato da cui origina il credito d'imposta, l'avente causa continuerà a fruire del credito d'imposta maturato in capo al dante causa, secondo le regole originariamente determinate in capo a quest'ultimo, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale. Le istruzioni al quadro RU dei modello REDDITI 2026 sembrano confermare l'applicabilità di tale orientamento anche al credito d'imposta transizione 5.0.