La nuova versione dell'OIC 5 prevede specifiche indicazioni nei casi in cui sia prevista una continuazione anche parziale delle attività dell'impresa. In tali casi le società devono adottare gli schemi riportati nell'Appendice B dello standard, salvo che l'attività in continuazione risulti irrilevante ai sensi dell'articolo 2423 co. 4 c.c. In particolare, nello schema dell'attivo di Stato patrimoniale:
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è stata aggiunta la voce "E - Attività destinate alla liquidazione", che comprende le attività in dismissione per il ramo, o i rami, che non sono in esercizio provvisorio;
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va data separata evidenza delle voci rilevanti iscritte nelle attività destinate alla liquidazione.
Inoltre, nello schema di Conto economico:
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sono state aggiunte le voci "A5.bis - Proventi della procedura liquidatoria" e "B14.bis - Oneri della procedura liquidatoria", che comprendono i componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalla realizzazione delle attività in dismissione e dall'estinzione delle passività;
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è stata aggiunta la voce "A5.ter - Rivalutazioni della procedura liquidatoria", qualora siano operate rivalutazioni avvalendosi dell'opzione di cui al paragrafo 86 del principio.
Con riguardo ai criteri di valutazione per il ramo, o i rami, in continuazione, seguitano, invece, ad essere applicate le disposizioni previste dai principi contabili ordinari nella prospettiva della continuità aziendale.