Dall'1.1.2026, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono applicare il regime forfetario ex art. 86 del D.lgs. 117/2017, valido sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini IVA. Il regime è applicabile a condizione che, nel periodo d'imposta precedente, l'ente abbia percepito ricavi ragguagliati al periodo non superiori a 85.000 euro. La soglia è calcolata tenendo conto di tutti i proventi che assumono rilevanza come ricavi ai fini delle imposte dirette. In tale contesto, si è posto il dubbio se un'attività di interesse generale che risulti non commerciale ai fini delle imposte dirette ma rilevante ai fini IVA possa beneficiare delle semplificazioni del regime, pur non essendo computata nel calcolo della soglia. Già con la circolare n. 1/2026 (§ 3.2), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le semplificazioni IVA connesse all’opzione si applicano "con riferimento all'attività complessivamente svolta" dall'ente.
In seguito, con alcune risposte rese al Forum Nazionale del Terzo settore il 22.4.2026, la stessa Agenzia ha precisato che, una volta verificato il limite di 85.000 euro, l'ente beneficia dell'esclusione da IVA con riferimento a tutte le attività, comprese quelle di natura non commerciale ai fini delle imposte dirette.
Nella stessa occasione, è stato chiarito che tali enti restano soggetti all'obbligo di emissione dei titoli di accesso o agli adempimenti alternativi per le attività di spettacolo e intrattenimento.