Ai fini della tassazione delle plusvalenze su partecipazioni realizzate dalle persone fisiche ex art. 67 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR (capital gain), il costo fiscalmente riconosciuto delle medesime è dato dal costo d'acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla sua produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo quello sostenuto dal donante (art. 68 co. 6 del TUIR). Qualora si verifichi la donazione della sola nuda proprietà della partecipazione, il costo fiscale della stessa deve essere determinato per differenza rispetto al valore della quota in usufrutto. Pertanto, si parte dal costo fiscale della piena proprietà della partecipazione in capo al donante e poi si fraziona il predetto costo fiscale tra usufrutto e nuda proprietà, procedendo a determinare:
- il valore di usufrutto sulla base dell'età del donante alla data della donazione; - il valore della nuda proprietà, per differenza tra il valore della piena proprietà e il valore di usufrutto.
In caso di realizzo della plusvalenza dopo il consolidamento dell'usufrutto, bisogna tenere presente che il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario non retroagisce al momento dell'acquisto della nuda proprietà. Ciò produce la conseguenza che il costo fiscale dell'usufrutto, al momento del consolidamento della nuda proprietà con l'usufrutto per effetto della morte dell'usufruttuario, viene definitivamente "perso" e non incrementa il costo fiscale del proprietario (già nudo proprietario).