Le schede tecniche Agenzia delle Entrate-OIC, allegate al provv. Agenzia delle Entrate 6.7.2026 n. 200904, hanno analizzato il trattamento contabile e fiscale del diritto d'uso esclusivo di un'infrastruttura.
Sulla base dell'analisi contrattuale, la specifica fattispecie è stata assimilata ad un contratto di locazione (art. 1571 c.c.), nonostante il corrispettivo fosse individuato a corpo e forfetariamente con riferimento all'intera durata del contratto.
Le schede tecniche hanno conseguentemente ritenuto che il corrispettivo per l'uso esclusivo dell'infrastruttura versato alla data di sottoscrizione del contratto dovesse essere rilevato nei risconti attivi, mentre la quota di competenza dell'esercizio dovesse essere contabilizzata nella voce "B.8 - Costi per godimento di beni di terzi" del Conto economico.
Sotto il profilo fiscale, secondo il documento:
- se la fattispecie è qualificabile come locazione finanziaria, il corrispettivo deve essere assoggettato alla disciplina di cui all'art. 102 co. 7 del TUIR.
Conseguentemente, il maxi canone iniziale deve essere ripartito, nel rispetto del principio di competenza, per la durata del contratto o, se inferiore al periodo minimo previsto dall'art. 102 co. 7 del TUIR, per la durata di quest'ultimo.