La Cassazione con l'ordinanza 19776/2026, riguardante un caso in cui una società ha venduto la nuda proprietà di un immobile costituendo a proprio favore un diritto di usufrutto di durata, ha riconosciuto la legittimità dell'operato della società, la quale aveva determinato il valore del diritto di usufrutto come differenza tra il costo in origine pagato per l'acquisto della piena proprietà dell'immobile e il prezzo pattuito per la cessione della sola nuda proprietà, riconoscendo che la differenza tra tali valori rappresentava il costo rimasto a carico della società da imputare al diritto di usufrutto.
La Cassazione, evidenzia l'Autore, ha quindi riconosciuto la legittimità della deduzione di quote di ammortamento del diritto di usufrutto determinate in misura pari al costo residuo dello stesso, suddiviso pro quota in proporzione alla durata convenuta di tale diritto.