L'art. 5 della L. 28.12.2001 n. 448 prevede la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) ai fini della determinazione dei redditi diversi ex artt. 67 e 68 del TUIR. La norma è stata introdotta "a regime", senza che vi sia bisogno di proroghe, dalla legge di bilancio 2025 a partire dall'1.1.2025 (art. 1 co. 30 della L. 30.12.2024 n. 207).
In caso di opzione per il regime del "risparmio amministrato" ex art. 6 del D.lgs. 461/97 o del "risparmio gestito" ex art. 7 del D.lgs. 461/97, il contribuente deve comunicare all'intermediario che si è avvalso della rideterminazione, fornendo il predetto prospetto unitamente alla documentazione attestante il versamento dell'intero importo (o della prima rata) dell'imposta sostitutiva del 21% (circ. Agenzia delle Entrate 4.8.2004 n. 35, § 1).
Inoltre, quando la rideterminazione del costo è relativa a titoli, quote o diritti non quotati che il contribuente ha immesso in rapporti di gestione sui cui risultati gli intermediari finanziari depositari applicano l'imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 461/97, è necessario che copia della perizia (unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia stessa e al codice fiscale della società periziata) sia a essi consegnata prima della realizzazione delle plusvalenze o delle minusvalenze, perché tengano conto del nuovo costo rideterminato in luogo di quello "originario" (art. 5 co. 7 della L. 448/2001).