Secondo le schede tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate 200904/2026, le criptovalute devono essere classificate sulla base del criterio della destinazione, considerando, a tal fine, la volontà della direzione aziendale e l'effettiva capacità della società di detenere le criptovalute per un periodo prolungato di tempo.
Pertanto:
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laddove le criptovalute siano destinate a rimanere in maniera durevole nel patrimonio della società, sono classificate tra le immobilizzazioni immateriali. Tale classificazione ne determina la rilevazione al costo di acquisto. Le criptovalute non devono essere assoggettate ad ammortamento, ma devono essere svalutate al valore recuperabile (nel caso di specie, pari al fair value al netto dei costi di vendita) ove inferiore al valore contabile;
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laddove le criptovalute siano destinate alla vendita nel corso della normale operatività della società, sono classificate nelle rimanenze di magazzino, essendo beni immateriali acquistati per la rivendita senza subire rilevanti trasformazioni. Tale classificazione ne determina la valutazione al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dal mercato, che, nel caso di specie, è rappresentato dal fair value, al netto dei costi di vendita.