Il Consiglio nazionale del notariato, con lo studio n. 36-2026/T, ha esaminato il trattamento IVA della cessione del lastrico solare.
Tale bene è classificato catastalmente nella categoria "F5" e, per questa ragione, la relativa cessione deve essere ricondotta al regime IVA delle cessioni di fabbricati, come già indicato dalla Cass. n. 15192/2021 e dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 36/2013.
All'interno della categoria dei fabbricati, il lastrico solare dovrebbe essere annoverato nel gruppo dei fabbricati diversi da quelli strumentali, con applicazione della disciplina ex art. 10 co. 1 n. 8-bis).
Come sancito dalla Cassazione, con la sentenza n. 15192/2021, un lastrico solare non si configura come un immobile strumentale posto che "l'unico criterio oggettivo per individuare la strumentalità di un bene è rappresentato dalla categoria catastale". Inoltre, lo studio del notariato rileva che possono appartenere alla categoria dei fabbricati strumentali solo gli immobili classificati nei gruppi B, C, D, E e nella categoria "A10".