La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 23.7.2026 n. 23901, ha affermato che, in tema di imposta di registro, la cessione di credito collegata ad un'operazione di anticipazione su fatture, ove risulti, alla luce dei criteri di interpretazione di cui agli artt. 1362, 1363 e 1369 c.c., essere parte integrante e inscindibile dell'operazione finanziaria e non un autonomo negozio avente distinta causa di garanzia, costituisce prestazione relativa ad operazione finanziaria rilevante ai fini IVA, ancorché esente ai sensi dell'art. 10 co. 1 n. 1) del DPR 633/72, con conseguente applicazione del principio di alternatività di cui all'art. 40 del DPR 131/86 e assoggettamento dell'atto ad imposta di registro in misura fissa.