Nel corso di un webinar organizzato dal Forum del Terzo settore è stato precisato che, ai fini del test di commercialità di cui all'art. 79 co. 2 e 2-bis del D.lgs. 117/2017, i costi effettivi inerenti all'attività di interesse generale rilevano nel loro intero ammontare anche se l'ETS percepisce entrate non a carattere commerciale (es. liberalità e quote associative).
Invece, il complesso dei costi effettivi deve essere oggetto di riparto da parte dell'APS che svolga l'attività d'interesse generale, in parte, nei confronti di iscritti e associati e, in parte, nei confronti di terzi. Solo l'attività verso terzi è soggetta al test di commercialità e, per la sua esecuzione, i costi effettivi vanno ripartiti pro quota in base al rapporto tra i corrispettivi percepiti dagli utenti non iscritti o associati (commerciale) e il totale dei proventi, secondo il criterio generale dell'art. 109 co. 5 del TUIR.