L'Agenzia delle Entrate, dopo aver riconosciuto, con la risoluzione n. 7/2026, la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti destinati alle operazioni di MLBO da parte delle società veicolo (SPV), ha affermato, con la risposta a interpello n. 58/2026, che l'unica modalità di recupero dell'imposta non detratta corrisponde alla presentazione di un'istanza di rimborso "anomalo" ai sensi dell'art. 30-ter del DPR 633/72.
Non è stato, invece, ritenuto ammissibile il ricorso all'istituto della dichiarazione IVA integrativa, poiché il mancato esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA assolta, secondo l'Amministrazione finanziaria non sarebbe riconducibile a "errori od omissioni", ma ad una "scelta consapevole" del contribuente, anche se dettata dal prudenziale adeguamento alla prassi allora vigente.
Il diritto al rimborso deve essere esercitato a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data dell'indebito versamento ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, che la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 58/2026 ha individuato nella data di deposito delle sentenze di Cassazione che hanno riconosciuto il diritto alla detrazione (ossia il 9.8.2024). Il termine biennale entro il quale presentare l'istanza di rimborso scade, dunque, il 9.8.2026.