L'art. 10 del D.lgs. 148/2026 (c.d. D.lgs. correttivo Omnibus) introduce nell'ordinamento tributario nazionale una disciplina organica per il riconoscimento e l'utilizzo delle perdite estere definitive (final losses) nell'ambito di operazioni di fusione transfrontaliera.
La norma recepisce i principi elaborati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a partire dalla sentenza 13.12.2005 n. C-446/03 (Marks & Spencer).
Affinché la perdita sia definitiva (final loss), devono ricorrere due condizioni: la cessazione dell'attività con dismissione degli asset e l'inutilizzabilità giuridica delle perdite nello Stato estero.
In base alla prima, la società estera deve aver cessato la propria attività economica e alienato o comunque dismesso tutti i beni relativi all'impresa. Non è sufficiente una mera riduzione dell'attività o una situazione di difficoltà economica: occorre una cessazione totale e definitiva.
La seconda condizione richiede che la perdita non risulti utilizzabile dalla partecipata estera a compensazione dei propri redditi presenti o passati, da altre entità del gruppo localizzate nello stesso Stato (ad esempio in un consolidato fiscale locale), dalla partecipata stessa o da altri soggetti del gruppo per gli esercizi futuri o da un terzo cui la partecipata sia stata ceduta. Si tratta di una definizione rigorosa e coerente con la giurisprudenza della Corte Ue.
Si osserva, infine, che le perdite della società estera devono essere rideterminate secondo le regole fiscali italiane.