La sentenza C.G.T. I Milano 1.4.2026 n. 1368/4/26 da un lato ha confermato, in linea generale, l'interpretazione secondo cui il presupposto impositivo della lett. b-bis) dell'art. 67 co. 1 del TUIR può ricorrere anche quando i lavori per i quali si è beneficiato del superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, hanno riguardato le parti comuni dell'edificio, ma dall'altro lato ha deciso che la plusvalenza imponibile ex lett. b-bis deve essere limitata alla quota di incremento di valore effettivamente riconducibile agli interventi agevolati (l'imposta sostitutiva, quindi, non può essere applicata sull'intero differenziale tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto, ma soltanto sulla quota di valore imputabile ai lavori condominiali agevolati).