Nel D.lgs. 19.6.2026 n. 117 "nuovo" TUIR, applicabile a partire dall'1.1.2027, le disposizioni riguardati i bonus "edilizi" sono contenute:
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nell'art. 17 del D.lgs. 117/2026 per quel che concerne la disciplina della detrazione IRPEF prevista per gli interventi volti al recupero edilizio (ex art. 16-bis del "vecchio" TUIR) e nell'art. 373 del D.lgs. 117/2026 per le aliquote IRPEF "transitorie" previste per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027;
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nell'art. 371 del D.lgs. 117/2026 per la disciplina del c.d. "sismabonus" (ex art. 16 co. 1-bis ss. del DL 63/2013) consistente in una detrazione IRPEF/IRES per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico;
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nell'art. 372 del D.lgs. 117/2026 per la disciplina del c.d. "ecobonus" (ex art. 14 del DL 63/2013 e art. 1 co. 344-348 della L. 296/2006) consistente in una detrazione IRPEF/IRES per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici.