Secondo la risposta interpello Agenzia delle Entrate 14.8.2026 n. 161, i soci conferenti possono fruire del regime del realizzo controllato ex art. 177 co. 2 del TUIR anche nell'ipotesi in cui la contropartita contabile sia solo una riserva da conferimento, senza un aumento del capitale sociale in capo alla conferitaria.
Tale principio è valido solo nell'ipotesi in cui, a seguito dell'apporto, ciascun socio conferente continui a detenere la propria partecipazione nella conferita nella stessa misura originaria, seppur indirettamente per il tramite della conferitaria.