L'Autore osserva che non assumono rilevanza fiscale tutte le operazioni su cripto-attività che dall'1.1.2026 sono oggetto di comunicazione attraverso la direttiva 2023/2226/UE (DAC 8) in ambito intraeuropeo e con il Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) a livello mondiale.
Si suggerisce, dunque, per coloro che non si avvalgono di fornitori di servizi in cripto-attività (crypto-asset services provider-Casp) o intermediari finanziari residenti in Italia o stabili organizzazioni di non residenti incaricati di operare come sostituti d'imposta, di conservare la documentazione di ogni operazione eseguita. Infatti, i costi sono deducibili solo se sono documentati ex art. 68 co. 9-bis del TUIR ai fini del calcolo dei redditi diversi rilevanti ai fini dell'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR.
I flussi informativi riguarderanno, oltre al "saldo del conto", anche le "operazioni di scambio", i "trasferimenti" nonché le "operazioni di pagamento al dettaglio".
Le "operazioni di pagamento al dettaglio" oggetto di comunicazione sono solo i trasferimenti di cripto-attività come corrispettivo di beni o servizi per un valore superiore a un equivalente di 50.000 dollari statunitensi (USD). In questo caso, viene comunicato il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità di cripto-attività trasferite e il numero di operazioni fatte.
In base alla direttiva 2023/2226/UE e al CARF, tutte le cripto-attività entrano nello scambio d'informazioni.