A seguito della cessione d'azienda, si considerano imponibili in capo al cedente sia la plusvalenza derivante dalla cessione d'azienda, sia la rendita vitalizia percepita a titolo di corrispettivo, posto che sussistono due distinti presupposti e, di conseguenza, due diverse ipotesi di imponibilità.
Ai fini delle imposte sui redditi si configura una plusvalenza tassabile ex art. 86 co. 2 del TUIR nel caso di cessione di azienda con costituzione di una rendita vitalizia a favore del cedente, ai sensi dell'art. 1872 c.c., in quanto essa può costituire il corrispettivo di un'alienazione patrimoniale che, pur assicurando un'utilità aleatoria quanto all'ammontare concreto delle erogazioni che saranno eseguite, ha un valore economico agevolmente accertabile con riferimento a calcoli attuariali.
Si esclude anche il rischio della doppia imposizione del medesimo reddito, in quanto la rendita vitalizia risulta assimilabile ai fini fiscali al reddito da lavoro dipendente.