Per l'art. 3 co. 4- ter del D.lgs. 346/90, i trasferimenti di quote e azioni di società di capitali a favore del coniuge e/o dei discendenti sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, purché l'avente causa consegua (o integri) il controllo della società ex art. 2359 co. 1 n. 1) c.c. e lo mantenga per almeno cinque anni. Il requisito del controllo è pacificamente inteso quale titolarità della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria. Considerato che, ai sensi dell'art. 2352 co. 1 c.c., "nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario", l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le donazioni della nuda proprietà delle partecipazioni con riserva di usufrutto in capo al disponente possono fruire dell'esenzione purché l'atto di donazione contenga la specificazione del trasferimento al donatario della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della società (cfr. risposte nn. 38/2020 e 271/2025). Inoltre, in caso di patto di famiglia avente ad oggetto il trasferimento al discendente di quote di società di capitali è necessario che il controllo possa essere esercitato concretamente dai soci di maggioranza, con riferimento all'adozione delle delibere sulle materie che rientrano nella competenza dell'assemblea ordinaria, senza essere ostacolati da eventuali regole statutarie e/o patti parasociali (cfr. risposte nn. 115/2026 e 143/2026).