La Cassazione, con l'ordinanza 25.4.2026 n. 11128, ha esaminato il trattamento IVA dei servizi c.d. di minicrociere circolari (ossia con partenza ed arrivo nello stesso luogo), per le quali, oltre alla prestazione di trasporto, sono erogate prestazioni aggiuntive (es. sosta per il bagno in mare, aperitivi e/o spuntini, musica, ecc.).
Secondo il giudizio di merito, risultava inapplicabile l'aliquota IVA ridotta (o il regime di esenzione) non potendo qualificarsi la prestazione come meramente riconducibile al contratto di trasporto, quanto piuttosto a un contratto "avente causa concreta di svago e/o di svolgimento di attività turistica".
La Corte di Cassazione ha ritenuto di nessun effetto sulla valutazione della fattispecie la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 36-bis del DL 50/2022, secondo la quale le disposizioni del n. 127-novies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 si applicano "anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprenda la fornitura di ulteriori servizi diversi da quelli accessori". Ha, quindi, confermato il riconoscimento ai servizi ulteriori di una propria autonomia, con conseguente assoggettamento delle prestazioni all'aliquota IVA ordinaria.