La trasformazione di società semplici in società commerciali determina la tassazione, in qualità di redditi diversi, dei plusvalori insiti nei beni della s.s., a condizione che per questi ultimi le disposizioni sui redditi diversi ne prevedano l'imponibilità (ciò avviene, tipicamente, per le partecipazioni e per gli immobili detenuti da meno di 5 anni).
Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nel principio di diritto 7.7.2026 n. 1, riferito agli enti non commerciali, se l'ente fa transitare un bene dalla sfera non commerciale a quella commerciale, lo stesso non realizzerebbe plusvalenze imponibili ai sensi dell'art. 67 del TUIR, assumendo invece quale costo di partenza del bene nel regime di impresa il costo di acquisto; ciò, tuttavia, sarebbe limitato ai beni menzionati dall'art. 65 co. 3-bis, e quindi ai beni strumentali (immobili compresi). Il principio non è mai stato esteso alle trasformazioni di società semplici in società commerciali, pur se sotto un profilo sostanziale le due situazioni sono assimilabili.