L'art. 28 del D.lgs. 148/2026 (c.d. D.lgs. correttivo "Omnibus") ha riformato il sistema delle cause di decadenza dal concordato preventivo biennale. La novità più rilevante riguarda la soppressione della causa legata alla presentazione di dichiarazioni integrative. A partire dal CPB 2026-2027, infatti, se nella dichiarazione posta a base della proposta di concordato sono stati commessi errori od omissioni, questi possono essere corretti attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa e il versamento delle sanzioni ridotte in applicazione del ravvedimento operoso (art. 19 co. 3-bis del DLgs.13/2024). La modifica dei dati dichiarati non determina più la decadenza dal CPB in presenza di scostamenti superiori al 30% dei valori a suo tempo accettati. Il contribuente però è vincolato a rideterminare il reddito e il valore della produzione netta considerando i dati corretti. In ogni caso, la decadenza dal CPB si può verificare se l'errore o l'omissione non sanati vengono rilevati in sede di accertamento e sono tali da determinare uno scostamento superiore al 30% (nuova lett. b) dell'art. 22 co. 1 del DLgs.13/2024).