L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 165/2026, esamina un caso particolare di trust estero. Nel caso di specie, due disponenti residenti all'estero avevano istituito un trust, di cui erano anche trustee e beneficiari del reddito, disponendo che, alla morte di uno di essi, si costituissero altri due trust aventi come unico beneficiario l'altro coniuge. Alla morte del coniuge superstite, nel 2025, i beni in trust vengono devoluti ai tre figli in parti uguali. Uno dei tre assegnatari è residente in Italia e si rivolge all'Agenzia per avere conferma che i beni attribuiti, costituendo capitale (e non reddito) non sono soggetti ad imposizione sui redditi. L’Amministrazione finanziaria, pur precisando che nel caso di specie non trova applicazione l'art. 45 co. 4-ter del TUIR, chiarisce che nel caso di specie, la beneficiaria residente è tenuta agli adempimenti fiscali del trust solo dal2025 (data del decesso del genitore).