La Corte di Cassazione, con la sentenza 31.8.2026 n. 24861, ha affermato che il superamento del termine di conclusione per il procedimento relativo al reclamo innanzi al Garante per la privacy ex artt. 140 e ss. del DLgs.196/2003, fissato in un periodo massimo di 12 mesi dall'art. 143 del D.lgs. 196/2003, riguarda esclusivamente la fase preistruttoria del procedimento - cioè misura il lasso di tempo tra l'accertamento e la contestazione delle violazione - e non può, invece, riguardare la seconda fase, ossia quella sanzionatoria, alla quale deve piuttosto ritenersi applicabile la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della L. 689/81.Non entrando a far parte della fattispecie costitutiva del potere sanzionatorio, il mancato rispetto del termine di 12mesi non determina l'estinzione del potere sanzionatorio del Garante, a condizione che la contestazione della violazione sia stata comunicata tempestivamente.