Notizia

Procedimento di accertamento delle violazioni da parte del garante della privacy- fase sanzionatoria - termini applicabili (cass. 31.8.2026 n. 24861)

Pubblicato il 01 settembre 2026 Sole24Ore, Eutekne

La Corte di Cassazione, con la sentenza 31.8.2026 n. 24861, ha affermato che il superamento del termine di conclusione per il procedimento relativo al reclamo innanzi al Garante per la privacy ex artt. 140 e ss. del DLgs.196/2003, fissato in un periodo massimo di 12 mesi dall'art. 143 del D.lgs. 196/2003, riguarda esclusivamente la fase preistruttoria del procedimento - cioè misura il lasso di tempo tra l'accertamento e la contestazione delle violazione - e non può, invece, riguardare la seconda fase, ossia quella sanzionatoria, alla quale deve piuttosto ritenersi applicabile la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della L. 689/81.Non entrando a far parte della fattispecie costitutiva del potere sanzionatorio, il mancato rispetto del termine di 12mesi non determina l'estinzione del potere sanzionatorio del Garante, a condizione che la contestazione della violazione sia stata comunicata tempestivamente.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 settembre 2026
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad agosto (soggetti mensili). 

Scadenza del 30 settembre 2026
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili);al secondo trimestre (soggetti trimestrali); utilizzando l’apposi...

Scadenza del 30 settembre 2026
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di agosto relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte d...

Scadenza del 30 settembre 2026
Iva Corrispettivi ricariche veicoli elettrici

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi delle ricariche veicoli elettrici (che non prevedono l’identificazione del cliente) del mese di agosto.