Con le ordinanze nn. 10579 e 10593 del 21.4.2026, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alle condizioni per l’esercizio della detrazione IVA da parte di un'associazione con qualifica di ONLUS. Nei casi esaminati, all'ente veniva contestata la spettanza di crediti IVA risultanti dalle dichiarazioni relative al 2015e al 2016, in quanto l'imposta assolta sugli acquisti "promiscui era stata detratta integralmente, e non per la sola parte afferente l'attività commerciale esercitata. La Corte conferma l'impostazione dell'Amministrazione finanziaria. Infatti, per gli enti non commerciali ex art. 4 co. 4del DPR 633/72 la detrazione è esercitata ai sensi dell'art. 19-ter del DPR 633/72, vale a dire:
-
soltanto per l'imposta relativa agli acquisti fatti nell'esercizio di attività commerciali;
-
e a condizione che l'attività commerciale sia gestita con contabilità separata da quella per l'attività principale.
Ciò vale altresì per le ONLUS, anche considerato che il citato art. 19-ter (nella versione vigente ratione temporis) richiamava espressamente l'art. 20-bis del DPR 600/73, in materia di scritture contabili delle ONLUS, quale parametro normativo per valutare la corretta tenuta della contabilità separata. Non sussistono, dunque, obiettive condizioni di incertezza normativa che possano giustificare la non irrogabilità delle sanzioni ai sensi dell'art. 6 co. 2 del D.lgs. 472/97 e dell'art. 10 co. 3 della L. 212/2000.