In riferimento alle immobilizzazioni materiali, la bozza del nuovo principio contabile dedicato alle piccole e alle micro imprese, sottoposta a consultazione fino al 28.2.2027, prevede le seguenti semplificazioni:
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le immobilizzazioni sono rilevate inizialmente alla data in cui viene trasferito il titolo di proprietà;
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lo scorporo dei fabbricati che incorporano il valore dei terreni può essere effettuato applicando la regola forfettaria fiscale;
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l'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione entra in funzione, a condizione che tale momento non sia significativamente distante da quello in cui il bene è disponibile per l'uso;
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si può utilizzare la metà dell'aliquota normale di ammortamento per i cespiti entrati in funzione nell'esercizio;
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si presume che il valore residuo sia pari a zero e che eventuali spese di ripristino e bonifica siano pari al valore residuo;
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la residua possibilità di utilizzazione può essere stimata sulla base delle aliquote fiscali, in assenza di significative differenze rispetto alla vita utile stimata.
Di conseguenza, per il calcolo dell'ammortamento si applica solo il metodo a quote costanti;
- le immobilizzazioni materiali destinate all'alienazione continuano ad essere iscritte nell'attivo immobilizzato.