La Corte di Cassazione, nella sentenza 21.8.2026 n. 31753, in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ha ribadito, tra l'altro, che si tratta di un reato di mera condotta e di pericolo concreto per la cui integrazione è sufficiente che l'atto posto in essere sia in concreto "idoneo ad esporre a pericolo" la garanzia patrimoniale funzionale al soddisfacimento delle ragioni creditorie; non è necessario, invece, che dalle condotte “derivi il pericolo" di frustrazione delle ragioni creditorie, non trattandosi di reato di evento di pericolo. In altre parole, occorre che, nel momento in cui la condotta distrattiva è posta in essere, essa appaia in concreto pericolosa per gli interessi creditori in quanto idonea ad incidere, diminuendola, sulla garanzia patrimoniale alla cui tutela mira la norma incriminatrice. Non è, di contro, necessario che la garanzia patrimoniale che residua a seguito della condotta criminosa non sia più sufficiente a soddisfare i creditori, non rilevando, trattandosi di reato di condotta e non di evento, che siano effettivamente frustrate le ragioni creditorie. In tale ottica, allora, anche la sottrazione di un singolo bene del patrimonio, ove si presenti in grado di incidere in modo sensibile sulla garanzia patrimoniale, intaccandola, è suscettibile di integrare il reato, in quanto potenzialmente pericolosa per le ragioni creditorie.