Con la sentenza del 2.9.2026, relativa alla causa T-397/25, il Tribunale Ue ha affermato che, qualora un soggetto passivo IVA, contestualmente al trasferimento della propria azienda, abbia stipulato con la società beneficiaria un contratto per la locazione di immobili prima utilizzati nell'azienda medesima, e la locazione sia esente da IVA, sorge in capo al cedente l'obbligo di rettificare la detrazione dell'imposta riferita ai lavori eseguiti sui suddetti immobili. Il caso specifico riguardava una società che aveva ceduto l'azienda ad altra impresa e, avendo mantenuto la proprietà degli edifici nei quali la cessionaria proseguiva l'attività, aveva dato in locazione a quest'ultima i citati immobili. I giudici unionali prendono in esame la possibilità che la disciplina in tema di trasferimento di azienda (artt. 19 e 29della direttiva 2006/112/CE) possa incidere sulla rettifica della detrazione, ma escludono che ciò possa avvenire nel caso specifico, in quanto la locazione, essendo frutto di un nuovo contratto tra cedente e cessionaria, non poteva considerarsi elemento immateriale dell'azienda trasferita. In definitiva, l'obbligo di rettifica della detrazione resta in capo alla società cedente-locatrice che ha destinato gli immobili a un'attività esente, e non assume rilievo, ai fini in esame, la circostanza che il cessionario-locatario eserciti negli immobili l'attività imponibile rilevata con l'azienda.