La formulazione delle norme relative alle agevolazioni per il trasferimento in Italia delle persone fisiche prevede una valutazione della residenza italiana "in ingresso" in base alle sole disposizioni dell'art. 2 del TUIR. Anche la valutazione della residenza estera pregressa degli interessati è accertata secondo i criteri "interni". Tuttavia:
-
per i neo domiciliati e i titolari di pensioni estere non sono considerati i criteri previsti dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, sicchè i cittadini italiani prima emigrati all'estero e poi ritornati in Italia non avrebbero titolo ad accedere alle agevolazioni se hanno mantenuto l'iscrizione alle anagrafi italiane nel periodo di permanenza estera;
-
diversamente, una salvaguardia specifica è prevista nel contesto dei regimi degli impatriati e dei docenti e ricercatori, per i quali i cittadini italiani non iscritti all'AIRE possono fare valere la residenza estera, se comprovata in base alle Convenzioni.