Il genitore affidatario dei figli a cui viene assegnata la casa familiare ex art. 337-sexies c.c. rientra tra i soggetti passivi ai fini dell'IMU: il provvedimento giudiziale di assegnazione configura, ai soli fini del tributo locale, il diritto di abitazione del genitore affidatario sulla casa familiare (art. 1 co. 743 della L. 160/2019). Tale fattispecie è assimilata all'abitazione principale per l'IMU, con le correlate agevolazioni (art. 1 co. 741 lett. c) n. 4 della L. 160/2019).
Per il reddito dei fabbricati, invece, mancando una disposizione specifica, va richiamata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il provvedimento di assegnazione costituisce in capo al genitore assegnatario solo un diritto personale di godimento (così, tra le altre, Cass. 27.10.2025 n. 28443): pertanto, il genitore non assegnatario deve comunque dichiarare i redditi fondiari correlati alla proprietà (o altro diritto reale) della casa familiare (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 18.5.2006 n. 17, § 3). Tuttavia, se non possiede altri immobili adibiti a propria dimora abituale, per la casa familiare il genitore non assegnatario può beneficiare della deduzione dal reddito complessivo ex art. 10 co. 3-bis del TUIR, in quanto unità immobiliare adibita a dimora abituale dei propri familiari (i figli).