Le modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale apportate dal D.lgs. 148/2026 hanno interessato anche le cause di decadenza. L'art. 22 co. 1 lett. d) del D.lgs. 13/2024, nella formulazione anteriore al D.lgs. 148/2026, disponeva la decadenza del CPB se venivano meno o risultavano insussistenti le condizioni necessarie per accedere al concordato; si trattava, in particolare, dei casi in cui ricorreva una delle cause di esclusione di cui all'art. 11 del D.lgs. 13/2024, o venivano meno i requisiti di cui all'art. 10 co. 2 del D.lgs. 13/2024. Questa ipotesi di decadenza non si applica più a partire dal CPB 2026-2027 in quanto l'art. 28 co. 1 lett. g) n. 1.3 del D.lgs. 148/2026 ha soppresso la lett. d) dal co. 1 dell'art. 22; corrispondentemente viene previsto che l'adesione al CPB è priva di effetti se effettuata:
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in assenza dei requisiti di cui all'art. 10 co. 1 e 2 del D.lgs. 13/2024, ossia se il contribuente non applica gli ISA oppure se risultano debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e contributivi di importo superiore a 5.000,00 euro nell'anno antecedente a quelli cui si riferisce la proposta;
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in presenza di una causa di esclusione di cui all'art. 11 del D.lgs. 13/2024.