L'art. 5 co. 1 lett. a) del D. Lgs. 148/2026 ha riscritto la disciplina fiscale della valutazione dei titoli di cui all'art. 85 co. 1 lett. e) del TUIR (obbligazioni e titoli similari, tra i quali devono essere ricomprese le quote di OICR) mediante modifica agli artt. 94 co. 4, 101 co. 2 e 110 co. 1 lett. c) del TUIR, effetto delle quali: - le valutazioni dei titoli obbligazionari e similari del comparto immobilizzato sono fiscalmente irrilevanti fino al realizzo; - le valutazioni dei titoli obbligazionari e similari del comparto circolante sono fiscalmente rilevanti secondo la corretta applicazione dei principi contabili di riferimento (per i soggetti OIC adopter, con riassorbimento dei disallineamenti civilistico-fiscali maturati in precedenti periodi d'imposta). Ciò vale per i soggetti OIC e per quelli IAS, con la conseguenza che, in caso di First Time Adoption e di Last Time Adoption l'art. 4 del DM 8.6.2011 dovrebbe, assumere una portata applicativa più circoscritta rispetto al passato, essendo venuto meno il requisito fondante del "passaggio ad un diverso regime fiscale" dello strumento finanziario.