L'art. 1 co. 1060 della L. 178/2020 dispone che, se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di avvenuta interconnessione per i beni "4.0", i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso ovvero sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. In tal caso, il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere riversato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Pertanto:
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se un bene 4.0 è stato interconnesso nel 2025, lo stesso non potrà essere ceduto fino al 31.12.2027; in tal caso, quindi, il periodo di sorveglianza è il biennio 2026-2027;
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se invece si tratta di un bene 4.0 interconnesso nel 2026, questo non potrà essere ceduto fino al 31.12.2028; il periodo di sorveglianza in tal caso è il biennio 2027-2028.
Il meccanismo di rideterminazione non si applica nel caso di "investimenti sostitutivi" per i beni materiali 4.0 ex art. 1 co. 35 - 36 della L. 205/2017.