Il Trib. Rimini 5.5.2026 è intervenuto sul tema dell'esdebitazione ex art. 14-terdecies della L. 3/2012 (applicabile ratione temporis). Con riferimento al requisito soggettivo, è richiesto, tra gli altri requisiti, che il debitore non sia stato condannato in via definitiva per uno dei reati di cui all'art. 16 della L. 3/2012, i quali, precisa il Tribunale, "puniscono una serie di comportamenti eterogenei, ma, comunque, tutti indicativi di una volontà di agire in frode ai creditori della procedura". Potrebbero configurarsi due scenari alternativi e, come tali, ostativi al beneficio: da un lato, potrebbe sussistere uno dei reati indicati dalla norma, il che costituirebbe ex se una "presunzione assoluta di inaffidabilità del debitore"; dall'altro potrebbero, invece, ricorrere altre condotte non tipizzate, ma che, comunque, evidenziano, al pari dei reati indicati dalla norma, "una volontà di agire in danno delle ragioni dei creditori". La circostanza che il debitore, nel caso di specie, avesse patteggiato una condanna per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali non è stata ritenuta ostativa, da parte del Tribunale, alla concessione dell'esdebitazione, considerata l'anteriorità delle condotte rispetto all'apertura della procedura liquidatoria.