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Concordato in continuità indiretta – Giudizio di ammissibilità – Valore di liquidazione (Procura Generale Cass. 28.5.2026)

Pubblicato il 30 settembre 2026 Sole24Ore, Eutekne

La Procura Generale della Cass. 28.5.2026 ha espresso il principio di diritto secondo il quale il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità, svolto dal Tribunale per l'apertura della relativa procedura, deve estendersi al contenuto del piano e quindi alla determinazione del valore di liquidazione ex art. 87 co. 1 lett. c) del D. Lgs. 14/2019, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale di ampiezza pari a quella richiesta ai fini della successiva omologazione del concordato. Si è affermato, altresì, che il c.d. surplus concordatario può venire in rilievo non solo in caso di concordato in continuità aziendale diretta, ma anche in caso di continuità aziendale indiretta, qualora vi sia la prova dell'esistenza di una differenza tra valore di liquidazione, inteso come il prezzo ricavabile nell'ipotetico scenario liquidatorio dalla cessione dell'azienda in esercizio ed il maggior prezzo in concreto ricavato o ricavabile dalla cessione dell'azienda durante la procedura concordataria, da considerarsi anch'esso quale "valore eccedente quello di liquidazione".