L’art. 77 del DPR 131/86 sancisce che il rimborso dell'imposta di registro decorre da quando è avvenuto il pagamento “ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione”. In caso di alternatività IVA-registro, se l'atto in origine è stato sottoposto per scelta delle parti a imposta di registro proporzionale, dal momento del pagamento decorrono i 3 anni. Se, successivamente, è stato stipulato un accordo di adesione mediante il quale le parti hanno optato per l'applicazione dell'IVA (essendo quindi l'operazione soggetta a IVA ed a registro fisso), per la Cass. 18.9.2026 n. 25549 il termine iniziale per il rimborso rimane collegato all'originario pagamento.