Nelle risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 24.9.2026 sono stati forniti chiarimenti in merito, fra l'altro, alla determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento, con particolare riguardo al criterio del costo (art. 13 co. 2 lett. d) del DPR 633/72, come riformulato dall'art. 1 del DL 38/2026, conv. L.88/2026).L'Agenzia delle Entrate ha richiamato la relazione illustrativa alla legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) e il documento Commissione Europea 16.4.2025 n. 1107, nei quali è stato precisato, rispettivamente, che:- occorre considerare "tutti gli elementi di costo e gli oneri direttamente o indirettamente riferibili al bene o servizio oggetto di permuta, incluse, ad esempio, le spese accessorie relative alla cessione del bene (come le spese di spedizione) e il tempo impiegato dal prestatore per la realizzazione del servizio";- nella nozione di costo rientrano sia "i costi di produzione e fabbricazione diretti sia i costi indiretti quali i costi di finanziamento, indipendentemente dal fatto che tali costi siano stati gravati o meno dall'IVA a monte".