Nel corso della Videoconferenza del 24.9.2026, l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interrogativo relativo alla possibilità di applicare l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui all'art. 3 co. 4-ter del DLgs.346/90 al trasferimento della nuda proprietà di partecipazioni in società di persone di cui il donante si riserva l'usufrutto. Nel rispondere, l'Agenzia ribadisce quanto già affermato nella risposta n. 116/2026, ovvero che, in tal caso, non è sufficiente che il donatario nudo proprietario si impegni alla conservazione della titolarità della nuda proprietà delle quote per un quinquennio, ma è necessario, per tutelare la ratio dell'esenzione (che risiede nella volontà di agevolare un reale passaggio generazionale), che il nudo proprietario abbia effettivamente acquisito "ogni potere gestorio nella società di persone".