Sulla base di quanto sancito dalla Cass. 7.6.2026 n. 18342, il rimborso dell'IVA assolta in Italia non può essere negato a una società di un altro Stato membro dell'UE solo perché, al momento degli acquisti, la stessa era priva di una struttura amministrativa e non aveva ancora effettuato operazioni attive. Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi, infatti, occorre accertare l'effettiva inerenza degli stessi rispetto alle finalità imprenditoriali, mentre non è indispensabile il concreto svolgimento dell'attività d'impresa.
Il caso esaminato riguarda una società irlandese, senza stabile organizzazione o rappresentante fiscale in Italia, che aveva chiesto a rimborso l'IVA assolta per acquisire alcuni contratti, stipulati da una compagnia aerea italiana, aventi ad oggetto l'acquisto di aerei e motori nonché l'esecuzione di forniture e prestazioni accessorie. L'Agenzia delle Entrate non aveva erogato il rimborso, sostenendo che la società irlandese non avesse dimostrato l'esercizio di un'effettiva e abituale attività imprenditoriale all'estero.