Con riferimento alla scissione mediante scorporo ex art. 2506.1. c.c., per ottenere la misura di ripartizione tra le società attrici delle posizioni soggettive in applicazione della neutralità fiscale (art. 173 del TUIR), si deve rapportare il valore netto contabile delle attività e passività scorporate al patrimonio netto contabile della società scissa, quale risultante alla data di efficacia della scissione ex art. 2506-quater c.c., senza considerare, così specifica la Relazione illustrativa al D.lgs. 192/2024 (che è intervenuto sulla disciplina fiscale della scissione mediante scorporo), il valore della partecipazione attribuita alla stessa.
Pertanto, nel caso in cui il patrimonio netto contabile della scissa ante scissione sia pari a 2.000 e il valore contabile netto del patrimonio trasferito alla beneficiaria sia paria 200, le posizioni soggettive esistenti in capo alla scissa e non connesse a specifici elementi si assumeranno trasferite alla seconda in misura pari al 10%.