La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 5.10.2026 n. 26277, ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate che sosteneva potesse rinvenirsi una plusvalenza tassabile in capo al soggetto che, dopo aver demolito il fabbricato costruito sul proprio terreno, avesse cominciato a edificare una nuova costruzione e l'avesse a tal punto venduta, ancora prima dell'ultimazione.
Secondo la Corte, infatti, l'art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR non consente di equiparare questa operazione alla cessione di un terreno edificabile, posto che non era in discussione, nel caso di specie, il fatto che l'area fosse già in origine edificata.