La Corte d'Appello di Torino, con la sentenza n. 1443/2026, si è pronunciata sulla distinzione tra finanziamento soci e apporto in conto capitale, ribadendo l'orientamento di legittimità secondo cui la qualificazione del versamento dipende dall'effettiva volontà delle parti e l'onere di provarne la natura di mutuo grava su chi ne chieda la restituzione.
Nel caso di specie, i giudici di appello hanno attribuito valore indiziario alla causale del versamento, indicata come "prestito personale infruttifero", chiarendo altresì che l'assenza di interessi e di un termine di restituzione non è incompatibile con la qualificazione dell'operazione come mutuo. Hanno inoltre ritenuto irrilevanti sia la mancata menzione del credito nel successivo atto di cessione della partecipazione da parte del socio finanziatore, sia il fatto che questi non ne avesse chiesto la restituzione prima del suo decesso.
Decisiva è stata, peraltro, la dichiarazione di inammissibilità della testimonianza del commercialista della società, volta a dimostrare la natura simulata del finanziamento. Atteso che ad agire per la restituzione erano gli eredi dell'accomandatario rappresentante della società, che facevano valere un diritto già presente nel patrimonio di quest'ultimo, secondo la Corte dovevano applicarsi gli artt. 1417 e 2722 c.c., che impediscono la prova testimoniale finalizzata a dimostrare la simulazione dell'operazione tra le stesse parti che l'hanno posta in essere.