Con la sentenza 7.10.2026 n. 26363, la Cassazione ha ribadito che i proventi degli immobili patrimoniali situati nel territorio dello Stato concorrono alla formazione del reddito secondo la disciplina dei redditi fondiari (ai sensi dell'art. 90 co. 1 del TUIR), e, nel caso in cui tali immobili siano stati concessi in locazione ad uso abitativo, i relativi canoni, anche se non percepiti, concorrono a formare il reddito fino all'ingiunzione di pagamento o all'intimazione di sfratto (all'epoca dei fatti in causa, conclusione del procedimento di convalida di sfratto per morosità).
Pertanto, al fine di non vanificare tale imponibilità, risultano indeducibili le perdite su crediti derivanti dal mancato incasso dei predetti canoni, nonché le relative svalutazioni.