Con riguardo alle operazioni triangolari intra Ue, allo scopo di favorire gli scambi in ambito unionale, la normativa eurounitaria e quella interna prevedono una disciplina derogatoria che riduce gli adempimenti amministrativi, dispensando il promotore dall'obbligo di identificazione nello Stato di arrivo.
Al fine di beneficiare della semplificazione, il promotore dell'operazione è tenuto a designare il secondo cessionario quale debitore d'imposta.
Il Tribunale Ue, con la sentenza 7.10.2026 relativa alla causa T-773/25, ha affermato che tale indicazione è essenziale al fine di assicurare che il destinatario della cessione sia "posto in grado di conoscere la sua qualità di debitore e di versare l'imposta nello Stato membro di destinazione" (causa T-773/25 punto 44).
L'eventuale successiva emissione di fatture che riportino la designazione mancante non esplica effetti, né ex tunc, né ex nunc (per l'anno in cui avviene la regolarizzazione e per i successivi).