In caso di errori contabili commessi in periodi d'imposta non più emendabili ai sensi dell'art.43 del DPR 600/73, sotto il profilo fiscale non risulta applicabile la c.d. procedura semplificata di correzione (introdotta nell'ordinamento dal DL 73/2022, conv. L. 122/2022, e recentemente modificata dal D.lgs. 192/2025) per carenza del requisito temporale.
Posto che, in applicazione delle indicazioni della circ. Agenzia delle Entrate 31/2013, i componenti di reddito rilevati per correggere tali errori dovrebbero essere sterilizzati fiscalmente mediante una variazione in aumento o in diminuzione, nel caso specifico dei componenti negativi, il contribuente non potrà recuperare la deduzione né tramite dichiarazione integrativa, essendo decorsi i termini previsti dall'art. 2 co. 8 del DPR 322/98, né tramite richiesta di rimborso.
Con riferimento alla diversa ipotesi in cui la correzione dell'errore generi un componente positivo di reddito, l'Autore auspica un chiarimento volto a definire un trattamento fiscale che concili il principio di competenza, i termini del potere di accertamento e l'esigenza di garantire simmetria rispetto ai componenti negativi di reddito.