La Corte di Cassazione, nell'ordinanza 28.10.2026 n. 27948, in relazione ai versamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale, ha precisato, tra l'altro, che, al momento della sua uscita dalla società, il socio che abbia effettuato il versamento non diventa - solo per questo e immediatamente - titolare del diritto alla restituzione della corrispondente somma.
Il suo diritto di credito diviene attuale solo ove venga definitivamente meno ogni possibilità di aumento. Tuttavia, non occorre nessuna deliberazione sociale di "non aumento" affinché maturi il diritto di credito del socio alla restituzione della somma versata a tale titolo.
Potrebbe esserci una deliberazione assembleare uguale e contraria rispetto a quella che decise di consentire o
richiedere ai soci i detti versamenti, e a cui fece séguito l'effettuazione dei medesimi ad opera dei soci o di alcuno di essi; ma ciò non vuol dire che tale deliberazione sia necessaria.
Tale credito, peraltro, può formare lecito oggetto di cessione. Se il socio che ha effettuato il versamento dovesse
decidere di cedere la sua partecipazione sociale, la vendita può essere operata senza includervi tale versamento, la cui restituzione costituisce un credito in capo al disponente che, così operando, riserva a se stesso (sebbene si tratti di un credito condizionato e non ancora esigibile) e può cedere separatamente dalla quota sociale.